In un articolo pubblicato su Eutekne.info di oggi, Riccardo Michelutti e Andrea Prampolini evidenziano alcune criticità delle conclusioni dell’Avvocata Generale Kokott nella causa C 592/24 “Société Générale e a.”. L’AG ha ritenuto compatibile con la libertà di stabilimento UE la versione dell’art. 117 del TUIR in vigore anteriormente al D. Lgs. 147/2015, laddove impediva ad una stabile organizzazione in Italia di società UE di esercitare l’opzione per il consolidato fiscale con le controllate residenti le cui partecipazioni fossero detenute direttamente dalla casa madre. Inoltre, l’AG ha ritenuto che il mancato esercizio entro i termini dell’opzione per il consolidato precluda la possibilità di invocare la tutela dei diritti UE mediante il rimborso delle maggiori imposte versate.

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