Luca Rossi commenta su Diritto Bancario la disposizione in materia di partnership trasparenti contenuta nella Delega per la Riforma fiscale evidenziando come tale norma non sia finalizzata e non dovrebbe, pertanto, essere utilizzata per introdurre modifiche al regime fiscale degli OICR esteri costituiti sotto forma di partnership. Peraltro, in assenza di modifiche al regime fiscale degli OICR “domestici”, una simile modifica produrrebbe l’effetto – certamente non auspicabile e in contrasto con gli stessi principi direttivi della Delega – di creare una ulteriore discriminazione tra OICR italiani e OICR esteri. Viceversa, al fine di dare attuazione al principio della Delega che richiede di adeguare il diritto tributario nazionale ai principi comunitari, il legislatore delegato dovrebbe introdurre le modifiche necessarie affinché vengano eliminate le discriminazioni che ancora penalizzano i fondi extra-UE che percepiscono redditi di fonte italiana ovvero i soggetti residenti che intendano investire nei predetti OICR extra-UE.

Luca Rossi, Marina Ampolilla e Alessia Vignudelli analizzano su Diritto Bancario le novità introdotte dalla Legge di Bilancio in tema di fiscalità immobiliare. La nuova norma ha ampliato l’ambito dei redditi conseguiti da soggetti non residenti che si considerano prodotti in Italia, includendovi anche le plusvalenze su partecipazioni in società ed enti non residenti il cui valore derivi principalmente da beni immobili situati in Italia. Occorrerebbe, tuttavia, chiarire l’ambito applicativo della nuova disposizione al fine di evitare che la stessa possa attrarre ad imposizione anche i redditi diversi derivanti dall’alienazione di fondi immobiliari italiani compromettendo in questo modo lo sviluppo del mercato immobiliare nel nostro Paese.

In un articolo pubblicato su Diritto Bancario, Luca Rossi commenta la nuova normativa in materia di Investment Management Exemption contenuta nella bozza di Legge di Bilancio per il 2023. La nuova norma è da accogliere con favore in quanto, intervenendo sulla nozione di stabile organizzazione, cerca di eliminare le aree di incertezza interpretativa al fine di favorire la localizzazione in Italia degli asset manager dei fondi esteri. Tuttavia, se davvero il legislatore intende dare un impulso all’industria del risparmio gestito attraendo l’investimento in Italia dei fondi esteri bisognerebbe riformare anche il trattamento fiscale riservato ai dividendi e alle plusvalenze di fonte italiana conseguiti da fondi esteri extra UE equiparandolo a quello applicato agli OICR nazionali e comunitari. La necessità di eliminare tale discriminazione, ormai chiaramente rilevata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, è diventata improcrastinabile.

Luca Rossi e Andrea Porro commentano su Diritto Bancario la Risposta n. 206 del 22 aprile 2022 sul regime di esenzione da IVA previsto per i servizi di gestione di fondi comuni di investimento, formulando in particolare alcune riflessioni in merito al requisito della “pluralità di investitori” (richiesto per l’estensione del regime di esenzione al caso dei servizi resi a favore di fondi diversi dagli OICVM disciplinati dalla Direttiva n. 2009/65/CE), nonché riguardo all’applicazione dei principi indicati nella sentenza della CGUE del 2 luglio 2020, C‑231/19 (causa Blackrock Investment Management UK) circa il trattamento IVA dei servizi di natura complessa.

Luca Rossi, Marina Ampolilla e Federico Ymir Lissoni commentano su Diritto Bancario la norma che ha equiparato il trattamento dei fondi UE/SEE vigilati ai fondi italiani. In particolare, anche alla luce di alcune recenti sentenze, si evidenzia come l’intervento normativo non abbia del tutto risolto le questioni di incompatibilità con il diritto dell’Unione per quanto attiene sial al profilo soggettivo sia a quello temporale. Infatti, l’ambito di applicazione della nuova disposizione dovrebbe essere esteso al fine di ricomprendervi i fondi extra-UE nonché i proventi realizzati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.